Riguardo il processo all’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per “sequestro di persona” che sta per cominciare, molti commentatori hanno messo l’accento sul punto che una eventuale privazione della libertà dei clandestini a bordo delle navi Diciotti e Gregoretti doveva essere illegittima per permettere di dare legalmente torto all’allora ministro.
Ma se si guardasse bene quello che in senso proprio è accaduto su queste due navi, si vedrebbe che Salvini, secondo le regole imperative della logica, da cui derivano quelle giuridiche, non ha privato nessuno della propria libertà personale.
1. Se i clandestini fossero arrivati dalla Francia al confine italiano e respinti dagli Alpini che ormai da anni vi controllano l’ingresso, il caso sarebbe stato chiaro: Sarebbero stati liberi di stare li o tornare indietro, gli era unicamente impedito di entrare in Italia.
2. Al confine dell’Ungheria, con per esempio la Serbia, ci sono centri per processare le richieste d’asilo: sempre aperti verso la Serbia ma chiusi verso l’Ungheria. Le persone che vivono in questi centri sono sempre libere di andarsene, gli è solo impedito l’ingresso in Ungheria.
3. I clandestini sulle navi della guardia costiera italiana erano ugualmente, in ogni singolo secondo, perfettamente liberi di salire su un’altra nave o barca e tornare in Africa. Nessuno gli avrebbe impedito di farlo. Se loro stessi non avevano più i soldi, dopo aver già speso migliaia di Euro per “l’andata”, per noleggiarne una, non era certo “colpa di Salvini” ma di loro stessi che si erano messi volontariamente in esattamente questa situazione. Solo esseri umani possono avere dei diritti. Ed esseri umani sono definiti da, e sono sostanzialmente nient’altro che, la capacità di consapevolmente prendere i propri decisioni e di poi prendersene la responsabilità. Per avanzare la tesi che i clandestini siano stati privati della loro libertà personale, bisognerebbe ritenere che questa “libertà” comprenda l’ingresso in qualsiasi paese a prescindere da qualsiasi legge, una cosa assolutamente assurda. Quindi: Già la fattispecie di sequestro di persona non sussiste. La questione della “legittimità” o meno della decisione dell’allora ministro Salvini non vi si pone neanche.
Dai commentatori “professionisti” questo non l’abbiamo letto o sentito da nessuna parte, solo un lettore del “giornale” in un commento ha scritto quello che, dal punto di vista della logica, riteniamo già dall’inizio, si trova qui: “….E anche ci fossero donne e bambini, nessuno li tiene in ostaggio, sono LIBERISSIMI di andar dove gli pare, unica cosa non in Italia.”
Se si volesse parlare di reato in casi come quello che “coinvolge” l’ex ministro Salvini, bisognerebbe mettere in chiaro che secondo logica e legge (quest’ultima ovviamente interpretata ed applicata non in modo arbitrario-emotivo ma logico) il reato è uno solo, commesso dai clandestini e dai loro complici: la coercizione ai danni dello Stato italiano. Prendere il largo con l’intento di entrare in un altro paese senza permesso, cioè di invaderlo, attraverso un provocato e spesso solo presunto “naufragio” che, essendo voluto dall’inizio, per definizione naufragio non è, ma sempre ne ha l’aspetto superficiale in modo che le autorità si sentono costrette ad intervenire, è coercizione per eccellenza.
Per chi non ci credesse: Il “naufragio” intenzionale è perfettamente paragonabile ad una minaccia di consapevolmente causare la propria morte, cioè di suicidio; ed è di più in quanto la minaccia non è solo espressa in parole ma è spesso già parzialmente messa in atto, causando condizioni che possono causare la morte in assenza di un intervento. E la corte di cassazione tedesca ha espressamente ritenuto che una tale minaccia non solo non costringe altri ad intervenire, ma può costituire, all’incontrario, il reato di coercizione.1
_____- BGH, Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) 1982, 286.[↩]